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20/09/2014 - RILASCIO COPIE CONFORMI DI ATTI, PROVVEDIMENTI E PRODUZIONI
L'art.52 D.L.90/2014 dispone che:
"le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice."
Le cancellerie del Tribunale di Tempio - ad istanza di parte che dovrà essere inoltrata esclusivamente via mail - provvedono a caricare a sistema mediante scansione, gli atti, i provvedimenti e le produzioni di cui viene richiesta copia conforme, al fine di consentire l'estrazione e l'autentica a mente del citato art. 52.
Per il rilascio di copia munita di formula esecutiva, è consentito estrarre ed autenticare copia dell'atto e presentarsi poi in cancelleria con le copie già autenticate per la diretta apposizione della formula esecutiva.